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L' allevamento nell' inquadramento Fiscale Stampa E-mail

Allevatore PROFESSIONALE

Attività regolamentata dalla Legge 349/93

_ L'art. 1 della legge definisce l'attività cinotecnica un’attività volta all'allevamento, selezione e addestramento delle razze canine.

_ L'art. 2 definisce tale attività come imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche "non agricole" svolte dal medesimo soggetto.

_ Devono necessariamente avere la presenza congiunta di almeno cinque fattrici e la produzione annuale di almeno trenta cuccioli.

Allevatore AMATORIALE:

_  possiede anche più cani ma non supera le 5 fattrici e i 30 cuccioli all'anno.

_  fa selezione di razza e cede i suoi cuccioli a privati (non a negozi) · non è tenuto all'iscrizione alla CCIA e nemmeno al registro IVA.

_  In presenza di un risultato gestionale positivo il reddito va dichiarato come "attività commerciale non esercitata abitualmente" ed è costituito dall'ammontare percepito meno le spese specificatamente inerenti. (art. 81 e 85 del DPR 22.12.1986 n. 917).

_  E' obbligato (dipende dal numero di cani) a dichiararlo ed eventualmente iscriversi al Registro ALLEVATORI AUSL avendo anche la loro autorizzazione sanitaria. Si veda anche il D.M. 28 gennaio 1994 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1994, n° 40) articolo unico.

 

 
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