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1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere 2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell’articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell’azienda USL di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all’articolo 23, comma 1 operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell’azienda USL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l’onere della gestione e la responsabilità 3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio o da un medico veterinario delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all’articolo 23, comma 1 4. I cani di quartiere devono essere iscritti all’anagrafe canina, tatuati a nome dell’associazione di volontariato di riferimento e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza
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